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Sulla Gazzetta Ufficiale del 2/1/2020 è stato pubblicato il Decreto legislativo 5 dicembre 2019, n. 163 che reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi di cui al Regolamento (UE) n. 517/2014, e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, attuati con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.

LE SANZIONI

Si evidenziano di seguito alcune delle violazioni contemplate dal Decreto Legislativo con riferimento agli obblighi connessi al Registro F-Gas e alla Banca Dati F-Gas di cui al DPR 146/2018, rimandando al provvedimento per i dettagli.

  • L’articolo 6 stabilisce che le imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate che non inseriscono nella Banca Dati di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 le informazioni previste, entro trenta giorni dalla data dell’intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro.
  • L’articolo 8 stabilisce che le persone fisiche e le imprese che svolgono le attività senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato  sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
  • L’impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un’impresa che non è in possesso del certificato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
  • Gli Organismi di certificazione che non rispettano i termini fissati dal DPR 146/2018  per l’inserimento nel Registro dei dati relativi ai certificati rilasciati, rinnovati, sospesi revocati, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.
  • I soggetti obbligati che non effettuano l’iscrizione al Registro telematico nazionale sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.
  • Infine per quanto riguarda le vendite il Decreto Legislativo stabilisce che le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del pertinente certificato o attestato per le attività di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 517/2014, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.
  • Le persone fisiche o imprese che acquistano gas fluorurati a effetto serra per le attività di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.
  • Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, senza acquisire la dichiarazione dell’acquirente di cui all’articolo 16, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a  50.000,00 euro.
  • Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste , sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
  • Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, che non inseriscono nella Banca Dati, le informazioni previste sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.